L’incentivo all’esodo è una somma di denaro che il datore di lavoro decide di pagare al dipendente, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di evitare rivendicazioni da parte di questo, o di agevolarne le dimissioni.
Si tratta di un importo che si aggiunge alle spettanze di fine rapporto dovute per legge o per contratto, quali ad esempio: il TFR, le ferie e le festività non godute, i ROL non goduti, l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su contrasto di giurisprudenza – hanno affermato il seguente principio:
«La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro».