La questione della condotta degli insegnanti all’interno delle istituzioni scolastiche è di grande rilevanza e suscita un ampio dibattito sociale. È importante riconoscere che, purtroppo, ci possono essere situazioni in cui la condotta di un adulto, che dovrebbe fungere da guida, può risultare inappropriata o persino dannosa per i giovani studenti.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che tali episodi sono per fortuna rari e non devono far passare in secondo piano l’importante lavoro svolto dalla maggior parte degli insegnanti, che si dedicano con passione e professionalità all’educazione e alla formazione dei propri alunni. La vasta maggioranza degli educatori opera quotidianamente per creare un ambiente sano e stimolante, contribuendo così allo sviluppo personale e accademico degli studenti.
Fatta questa doverosa premessa, passiamo all’approfondimento giuridico del tema trattato.
LA NORMA: art 571 cp
“Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina(1) in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente(2), con la reclusione fino a sei mesi”.
La condotta consiste nell’uso, oltre i limiti consentiti dall’ordinamento, per fini di correzione o di disciplina, di un mezzo di per sé lecito. L’abuso, dunque, non si identifica in un qualsiasi eccesso purché retto da animus corrigendi, ma è integrato dall’uso eccessivo di un mezzo lecito.
Posso citare in giudizio, in sede civile, l’insegnante ?
Per agire in sede civile contro un insegnante per abuso dei mezzi educativi, non è sufficiente la mera allegazione dell’abuso: occorre dimostrare l’esistenza di un danno concreto subito e il nesso causale tra la condotta dell’insegnante e il danno lamentato. Il danno non è “in re ipsa” (ossia presunto automaticamente dalla condotta), ma deve essere provato in giudizio.
La responsabilità civile dell’insegnante (o dell’istituto scolastico) per danni subiti dall’alunno durante l’attività scolastica è generalmente di natura contrattuale, fondata sul cosiddetto “contatto sociale” (art. 1218 c.c.; Cass. Civ., SS.UU., 30/10/2001, n. 13533; Cass. Civ., sez. III, ord. 12/05/2020, n. 8811). In questo caso, l’attore deve provare il danno e il nesso causale con la condotta dell’insegnante, mentre la scuola o l’insegnante devono dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee a evitare il danno (Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 31/03/2021, n. 8849; Cass. civ., Sez. III Ord., 05/09/2023, n. 25841).
In sintesi, per promuovere una causa civile è necessario provare il danno subito e il nesso causale con la condotta dell’insegnante: il danno non si presume automaticamente dalla sola violazione dei doveri educativi o dall’abuso dei mezzi di correzione (art. 2043 c.c.; Cass. Civ., sez. III, 30/05/2023, n. 15190; Cass. Civ., sez. III, 22/11/1991, n. 12538).
Quali sono le prove per dimostrare di avere subito un danno?
La prova del danno psichico può essere fornita tramite una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) o una perizia psichiatrica/psicologica, che accerti la sussistenza di una lesione alla salute psichica o all’equilibrio psicologico del minore, riconducibile causalmente alla condotta dell’insegnante (Cass. pen., sez. VI, 1° marzo 2021, n. 8035; Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 45736). La consulenza tecnica deve essere supportata da elementi oggettivi, come la narrazione coerente della vittima, le testimonianze e la documentazione medica (Cass. pen., sez. VI, 1° marzo 2021, n. 8035).
Pertanto, la perizia psichica è lo strumento principale per dimostrare il danno psichico in giudizio, ma deve essere accompagnata da altri elementi probatori che confermino la relazione causale tra la condotta dell’insegnante e il pregiudizio subito.
Conclusioni
Se uno studente ritiene di essere stato vittima di abuso dei mezzi di correzione deve certificare innanzitutto attraverso un medico il suo stato di sofferenza ovvero il danno fisico o psichico.
