
Il Danno Biologico – Ultime Novità (Ottobre 2023)
Sulla Gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del ministero delle imprese e made in Italy presidiato dal Ministro Adolfo Urso. Con tale decreto sono stati aggiornati gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità per sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, previsti dall’articolo 139 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private che recita: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Importi aggiornati ad oggi
Gli importi vengono così aggiornati:
- Euro 939,78 euro relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- Euro 54,80 euro relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).
Lesioni lievi che vengono risarcite

È utile ricordare che il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge il 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato il risarcimento del danno biologico di lieve entità (es: il cosiddetto ” colpo di frusta” degli incidenti stradali).
Infatti, l’art. 139 del D.Lgs. 209/05 del Codice delle Assicurazioni, specifica che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Inoltre, l’art. 32, comma 3 quater della Legge 24 marzo 2012, n. 27 ha stabilito il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.