È risaputo che quando due genitori arrivano alla rottura definitiva del loro rapporto, il figlio rappresenta la loro più grande preoccupazione: entrambi vorrebbero trascorrere con lui il maggior tempo possibile!
E’ altrettanto noto poi, che la ripartizione dei tempi, è un fattore importante per la migliore crescita del minore quando entrambi i genitori siano delle figure positive e presenti.
Per questo motivo, un padre ed una madre dovrebbero cercare di accordarsi per garantire al figlio una situazione quanto più simile a quella vissuta da figli di genitori non separati.
L’art. 337 ter. c.c. prevede il diritto per il figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, per realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Il giudice, tra l’altro:
- valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati;
- determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, a prescindere dalla modalità di collocamento prevista.
In ragione del supremo interesse del minore nonché per la corretta applicazione del principio di bigenitorialità, il Consiglio Europeo opta per la soluzione del collocamento paritario del figlio. La risoluzione del Consiglio Europeo n. 2079/2015, sottoscritta dall’Italia, invoca infatti, l’adozione da parte di tutti gli stati membri “di misure volte a distribuire equamente la responsabilità sui figli fra i genitori” oltre che “l’equivalenza del ruolo di padre e madre nei giudizi di separazione coniugale” e la c.d. “shared residence” che consente di parificare i tempi di vita del figlio trascorsi con la madre e con il padre.
Inoltre, l’esigenza di una equa ripartizione della responsabilità dei genitori è sancita anche dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia sottoscritta a NY nel 1989 resa pienamente esecutiva in Italia. L’art. 9 della Convenzione ha enunciato il diritto del fanciullo “di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”. Ciò è ugualmente riportato nel Trattato di Lisbona all’art. 24.
Molte sono le pronunce a livello nazionale che hanno optato per il collocamento paritario quale scelta più adeguata per tutelare il supremo interesse del minore. Tra gli altri, il Tribunale di Catanzaro si è espresso, con decreto nel 2019, a fronte del ricorso di una madre che chiedeva l’affidamento del figlio minore con preclusioni e limiti di frequentazione del padre (come escludere la permanenza notturna del figlio presso lo stesso).
Il Giudice, contrariamente alle aspettative della madre, si è espresso a favore del collocamento paritario (cioè “un affidamento condiviso con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori”) in quanto ritenuto, in relazione al caso concreto, possibile e preferibile.
Il presupposto per la scelta dell’collocamento paritario è che siano rispettate le condizioni di fattibilità e che siano tenute sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto. In tal senso, potrebbe essere esclusa la shared custody, ad esempio, nel caso di figli molto piccoli che necessitano della vicinanza della madre ad esempio ai fini dell’allattamento.
In conclusione anche la Cassazione n. 9764/2019 ha chiarito che la bigenitorialità, pur potendo essere attuata in diverse forme, deve portare ad una situazione di fatto idonea a garantire la presenza di ciascun genitore nella quotidianità del minore. La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che eccessive restrizioni alla facoltà di frequentazione di un genitore potrebbero pregiudicare il minore, anche se in tenera età.
Il disegno di legge 735, meglio conosciuto come “ddl Pillon”, che è rimasto tale, proponeva di introdurre una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso come l’equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno.
In particolare, il disegno di legge proponeva di modificare l’attuale art. 337-ter c.c. prevedendo il diritto del minore, “nel proprio esclusivo interesse morale e materiale”, al mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori “con paritetica assunzione di responsabilità di impegni e con pari opportunità” degli stessi, nonché il diritto del figlio di trascorrere con ciascuno “tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale”. La proposta prevedeva che, qualora uno dei genitori ne facesse richiesta e non sussistendo oggettivi elementi ostativi, il giudice avrebbe dovuto assicurare con idoneo provvedimento “il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori”.
Dal fronte giurisprudenziale invece, molti Tribunali italiani sono ancora restii a concedere un collocamento paritario, preferendo adottare il collocamento prevalente presso uno dei due genitori. Ad ogni modo, vi è stata una apertura in questo senso da parte di alcune Corti del ns. Paese, sopra menzionate, che potranno fungere da apri pista per altre simili pronunce.
Riteniamo, ad ogni modo, che ogni situazione familiare sia da approfondire, al fine di scegliere la migliore soluzione per l’interesse primario dei minori.