Con la sentenza 25399/2012 la Sezione IV della Cassazione Penale stabilisce che è possibile l’accertamento dello stato di ebbrezza in via sintomatica, ossia senza l’utilizzo dell’etilometro.
Per configurare l’ipotesi disciplinata dall’art. 186, 2 comma, CdS (guida in stato di ebbrezza) è quindi sufficiente un rilievo sintomatico, cioè basato sulla presenza di indici fisici, quali difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, alito vinoso, lentezza e pesantezza dei movimenti.
Tali dati, desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida, mantengono la loro rilevanza probatoria accanto o meno all’indagine strumentale.
Il rilievo sintomatico tuttavia, stante la sua indeterminatezza, può configurare di norma solo l’ipotesi meno grave della guida in stato di ebbrezza, disciplinata dall’art. 186, 2 comma, lett. a, del Codice della Strada.
In senso conforme si esprime, tra le altre, la Cass. Pen., Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 23150.