Il mediatore immobiliare ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 1759 c.c., di comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note o conoscibili con la normale diligenza professionale che possano incidere sulla sicurezza e convenienza dell’affare, incluse eventuali iscrizioni ipotecarie sull’immobile. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente esclude che il mediatore sia tenuto, in assenza di uno specifico incarico, a svolgere indagini tecnico-giuridiche approfondite, come le visure ipotecarie presso le conservatorie dei registri immobiliari.

Il mediatore risponde, quindi, se omette di informare l’acquirente di un’ipoteca di cui era a conoscenza o che avrebbe potuto conoscere con la normale diligenza, ma non è responsabile per non aver svolto ricerche ipotecarie se non espressamente incaricato.
In sintesi, il mediatore è responsabile se tace circostanze rilevanti e conosciute (o conoscibili con la normale diligenza), ma non è tenuto a indagini ipotecarie salvo specifico incarico o situazioni eccezionali che impongano un ampliamento dell’obbligo informativo.
