Il disegno di legge Pillon (atto Senato n. 735), sulle “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, ha destato l’interesse di molte persone in procinto di separarsi per l’indubbia RIVOLUZIONE che la sua adozione porterebbe in ambito di AFFIDO CONDIVISO.
Il DDL comporta delle modifiche importanti, che a dire del legislatore, mirano a mettere al centro la famiglia, restituendo ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei propri figli, lasciando quindi al giudice un ruolo residuale. Lo stesso infatti sarà chiamato a stabilire le condizioni di separazione della coppia con figli, nel caso di loro mancato accordo, e di verifica che le decisioni assunte dalla coppia non siano in conflitto con gli interessi dei minori.
Obbligo di mediazione!
Innanzitutto il DDL prevede la mediazione obbligatoria per prevenire le liti giudiziarie fra i genitori di figli minori. L’ADR (Alternative dispute resolution) intende quindi prevenire la causa davanti al Tribunale, che comporterebbe delle conseguenze negative su tutta la famiglia, sia in termini relazionali che economici.
Il compito del mediatore sarà quello di sostenere i genitori nel momento in cui, fra di loro, manchi il dialogo.
Per quanto riguarda più propriamente l’affido condiviso, il DDL stabilisce delle regole che, ad avviso di chi le ha pensate, vanno a garantire maggiormente la cogenitorialità delle coppie separate.
Diritto alla bigenitorialità.
L’art 11 concerne i provvedimenti sui figli statuendo innanzitutto il diritto del minore al mantenimento di un rapporto “equilibrato e continuativo” con ambedue i genitori, trascorrendo ad esempio con ciascuno, tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvo le ipotesi di impossibilità materiale.
Viene quindi garantito:
- tempi paritari se anche uno solo dei genitori ne faccia richiesta
- la permanenza minima di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso ciascuno, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio ed in casi tassativamente individuati
- diritto a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale
Il giudice, nell’affidare in via condivisa i figli minori, deve stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni:
- scolastiche
- amministrative
- relative alla salute.
Mantenimento diretto.
A riguardo invece del mantenimento della prole, viene proposto di attuare il principio che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in forma diretta, individuando i costi standard e i capitoli di spesa.
Il sostentamento dei figli sarà quindi dovuto in proporzione al reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Si dovrà quindi tenere in considerazione:
- le esigenze del minore;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica delle incombenze domestiche e di cura assunte da ogni genitore.
Qualora le parti dovessero trovarsi in disaccordo sui termini del PIANO GENITORIALE, sarà IL Giudice a stabilire: i tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore; il mantenimento dovuto al figlio, con la determinazione delle spese ordinarie e straordinarie a carico del genitore a cui verranno attribuiti specifici capitoli di spesa.
Nuove regole in materia di assegnazione della casa.
Sulla CASA FAMILIARE, l’art 14 stabilisce che non potrà continuare a risiedervi il genitore:
- Non proprietario;
- Non titolare di specifico diritto;
- Colui che non abita ovvero cessi di abitare stabilmente nella casa familiare;
- Colui che conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
E se la casa appartiene ad entrambi? Colui che avrà il godimento esclusivo sarà tenuto a versare all’altro un’indennità.
L’art. 15 sui figli maggiorenni non autosufficienti stabilisce che gli stessi abbiano diritto ad essere mantenuti da entrambi, anche con la ricezione di un assegno intestato direttamente a loro.
Queste le modifiche principali che il DDL, qualora approvato, comporterebbe.
In conclusione …
Sarà nostra cura aggiornarTi sul percorso legislativo che seguirà.
Riteniamo però che anche oggi, il buon senso dei genitori possa comunque permettere ad una coppia che si separa il giusto compromesso per garantire alla prole di godere di entrambe le figure genitoriali di MAMMA E PAPA’, per una crescita sana ed equilibrata.
E’ anche nostra profonda convinzione che il ruolo dell’AVVOCATO sia fondamentale per la conciliazione delle parti, nel condurre i Clienti ad una separazione per quanto possibile indolore.
Ti aspettiamo quindi per risolvere assieme i Tuoi problemi.