L’ITALIA FA UN PASSO IN AVANTI VERSO L’EUROPA: arriva anche nel nostro paese il congedo di paternità obbligatorio.
La riforma del lavoro, c.d. Riforma Fornero, approvata dal governo il 23 marzo 2012, introduce tra le varie novità, per la prima volta nel nostro Paese, il congedo di paternità obbligatorio.
In particolare l’articolo 4 comma 24 della Legge n.92/2012 stabilisce che, in via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015, “il padre lavoratore dipendente, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, dovrà astenersi dal lavoro per il periodo di un giorno e potrà richiedere ulteriori due giorni di astensione lavorativa continuativi, goduti in sostituzione alla madre”.
L’INPS chiarisce come usufruire del congedo di paternità, sia quello obbligatorio che quello facoltativo.
In primo luogo, per ciò che concerne la natura del diritto, occorre fare alcune precisazioni: l’astensione di un giorno lavorativo è prevista dalla legge come un diritto autonomo e parallelo a quello della madre mentre, gli ulteriori due giorni facoltativi previsti per il padre, nel caso in cui intenderà goderne, saranno sostituiti a quelli della madre lavoratrice, la quale dovrà così anticipare la conclusione del congedo post-partum.
Durante l’intero periodo di astensione il padre lavoratore dipendente avrà diritto ad una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a cui provvederà l’Inps.
Il padre che intenda usufruire del congedo dovrà comunicare in forma scritta al datore di lavoro, almeno 15 giorni prima, le date in cui vorrà fruirne e, se si tratta di congedo richiesto in relazione all’evento nascita del bambino, dovrà far riferimento alla data presunta del parto.
Il diritto spetta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato entro i primi 5 mesi di vita del bambino, anche in caso di parto prematuro, adozioni o affidamenti. Il padre potrà usufruirne anche durante l’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni.
Il congedo di paternità nasce dall’esigenza di promuovere anche in Italia una cultura di maggiore condivisione dei compiti nella cura dei figli da parte di entrambi i genitori, allineandosi, in tal modo, al panorama europeo, dove esistono già benefici significativi sia per il pare che per la madre. Nei paesi scandinavi si trovano le agevolazioni maggiori in tema di congedo di paternità: in Norvegia i neopapà possono godere di sei settimane di congedo retribuito al 100% e di 45 settimane, da dividere con la madre, all’80%,in Finlandia i padri hanno diritto a un congedo retribuito di quattro settimane mentre in Danimarca a due.
Anche la zona d’oltralpe è di buon esempio: è previsto un congedo retribuito al 100% di due settimane sia in Francia che nel Regno Unito, sfruttabile in qualsiasi momento, fino a otto settimane dopo la nascita del figlio.
L’entrata in vigore, anche nel nostro paese, di questo diritto è stato definito come “un passo in avanti verso l’Europa” e ci si auspica quindi che, con questo nuovo provvedimento, anche in Italia si arrivi ad “una maggiore condivisione nella gestione dei figli da parte di entrambi i genitori ed una maggiore conciliazione tra i tempi del lavoro e quelli della famiglia”.