LA GIURISPRUDENZA DICE SI’ AL RISARCIMENTO ANCHE SENZA RADIOGRAFIA.
Il tema del risarcimento del danno biologico derivante dal c.d. colpo di frusta ha scaldato gli animi dei giudici, sia di merito che di legittimità, a partire dal 2012, quando è stata emanata la Legge 27/ 2012, che ha escluso chiaramente il risarcimento delle lesioni di lieve entità (come appunto il colpo di frusta) che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obbiettivo (come ad esempio la radiografia). Su cosa significhi “accertamento clinico strumentale obbiettivo ”, si è espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 235/2014 e con l’ordinanza numero 242/2015, chiarendo che si tratta di documento diagnostico per immagini. Tali decisioni sono state aspramente criticate dalla dottrina sulla base di argomentazioni tutt’altro che banali.
Si pensi ad esempio alla sorte di una donna in gravidanza che, impossibilitata a sottoporsi a radiografia, non potrebbe mai essere risarcita.
La distorsione del rachide cervicale, più comunemente conosciuta come colpo di frusta, consiste essenzialmente in uno stiramento dei muscoli del collo, che non è quasi mai accertabile tramite radiografia.
Il difficile accertamento di tale tipo di lesione ha negli anni permesso sicuramente, anche a chi effettivamente non l’aveva subita, di vedersi ristorare il danno lamentato.Per questo il legislatore, con la Legge 27/ 2012, ha introdotto, quale presupposto per il risarcimento di tale tipo di danno, l’accertamento clinico strumentale obbiettivo. Tale norma, però, se da un lato ha effettivamente permesso di evitare di risarcire chi lamentava un danno inesistente, dall’altro ha condotto alla totale impossibilità, per chi effettivamente è rimasto vittima di una distorsione di tal genere, di vedersi riconoscere il giusto ristoro dei danni patiti.
A fronte di tale palese squilibrio venutosi a creare a seguito dell’applicazione pratica della richiamata Legge, la giurisprudenza, ultimamente, si è espressa invertendo nuovamente la rotta a favore del riconoscimento del risarcimento dei danni, derivanti da colpo di frusta, anche in assenza di radiografia o di accertamento strumentale per immagini.
Meritevoli di menzione sono in particolare due decisioni recenti:
- la prima pronuncia appartiene alla Corte di Cassazione Civile, Sezione III che con sentenza n. 18773 del 2016, ha affermato che l’accertamento dei danni derivanti da colpo di frusta non deve avvenire necessariamente tramite gli esami clinici strumentali, essendo sufficiente l’apprezzamento oggettivo del medico.
- secondo la Suprema Corte, dunque, è il medico legale, che in sede di accertamento è libero di individuare di quali strumenti ha bisogno per valutare un danno e di utilizzare, quindi, strumenti anche diversi dai soli referti per immagini.
Tale tesi trova avvallo nella sentenza n. 769/ 2016 del Giudice di Pace di Venezia, emanata relativamente al caso di un uomo, a cui i medici del Pronto Soccorso, ove si era recato a seguito di incidente stradale, avevano diagnosticato un trauma mielico cervicale. Ciò nonostante, l’assicurazione aveva rigettato la richiesta di risarcimento, sostenendo che tale diagnosi non era supportata da esami strumentali. Il Giudice di Pace ha invero determinato che non servono accertamenti strumentali per il riconoscimento di tale lesione, in quanto con la radiografia detto tipo di danno (colpo di frusta) non è rilevabile.
In corso di causa, tra l’altro, all’uomo danneggiato veniva accertato una lesione permanente del 2-3% e oltretutto, a seguito della condotta reticente dell’assicurazione, l’IVASS (ovvero l’Istituto di Vigilanza sull’operato delle assicurazioni) attivava pure una procedura di controllo e verifica sulla compagnia.
Sembra dunque che la giurisprudenza stia pian piano ristabilendo un giusto equilibrio tra diritto del cittadino di vedersi ristorare il danno patito e tutela dell’assicurazione dai c.d. “furbetti”.
Vedremo se le prossime decisioni in materia confermeranno tale orientamento.
Certamente, ad oggi, in caso di colpo di frusta, vale la pena farsi assistere da un legale che possa interfacciarsi, con professionalità e competenza, con il Centro di Liquidazione Dannidell’assicurazione obbligata, per ottenere il giusto riconoscimento dei danni patiti.