Con il biotestamento puoi far valere le tue ultime volontà
Dopo lunghe e tormentate discussioni, la legge sul c.d. biotestamento (legge 219 del 22.12.2017) è entrata in vigore. È stata denominata “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
In sostanza, il nostro legislatore ha introdotto il diritto di scegliere se interrompere o rifiutare un trattamento sanitario.
Come ci si deve muovere per dichiarare e far valere le proprie volontà sul fine vita?
Ai sensi dell’art. 4 della Legge sul biotestamento, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, può esprimere le proprie idee e preferenze in materia di trattamenti sanitari.
Non solo.
Può anche esprimere il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
Tutto questo lo può fare attraverso disposizioni anticipate di trattamento (Dat).
Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Quando si dispone il proprio biotestamento lo si deve consegnare personalmente all’ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito.
Se il paziente si trova già in condizioni di salute precarie, le DAT potranno essere rilasciate mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Chi intende rilasciare le proprie disposizioni anticipate di trattamento, dovrà anche indicare il nominativo di una persona di fiducia, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Chiaramente, il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Una copia delle Dat deve essere rilasciata anche al fiduciario.
Un’altra importante novità, introdotta dalla Legge, consiste nell’obbligo per il medico di rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo.
Per questo motivo il medico è esente da responsabilità civile o penale.
Vi sono eccezioni al rispetto delle DAT?
La legge prevede che le volontà del paziente siano disattese solamente in accordo con il fiduciario, qualora le Dat appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente.
Per esempio nel caso sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
E per i minori, chi decide?
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore.
Deve però essere tenuta in considerazione anche la volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
Anche il minore ha diritto di ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità, per essere messo nella condizione di esprimere la sua volontà.
La decisione è rimessa al giudice tutelare se, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT):
- il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata
- oppure l’amministratore di sostegno
- o il rappresentante legale della persona minore
rifiuta le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie.
Vi sono costi?
La legge prevede che le Dat siano esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
E se si cambia idea?
Chiaramente, il legislatore ha previsto che le Dat possono essere revocate e modificate in qualsiasi momento. E in caso di emergenza ed urgenza, la revoca può anche avvenire con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni.
Se hai dubbi o domande in merito noi siamo pronti a guidarti e supportarti in questo difficile percorso decisionale.