IL CASO
La questione in esame riguarda la possibilità, per un dipendente assunto a tempo indeterminato presso un’Azienda Ospedaliera, di richiedere un periodo di aspettativa dopo aver partecipato con successo ad un concorso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato presso altra struttura.
Dato per assunto che il dipendente possa partecipare a tali concorsi, si deve piuttosto verificare, in primo luogo, se sussista, in capo all’Azienda Ospedaliera, un obbligo di concedere il suddetto periodo di aspettativa e, in subordine, se il dipendente abbia diritto ad ottenere l’aspettativa medesima entro un congruo termine, considerando che solitamente il termine tra l’ingresso in graduatoria e l’inizio dell’attività nella nuova struttura è piuttosto breve.
Succede spesso infatti che il dipendente ottenga la concessione della aspettativa, ma con un posticipo rispetto alla data prevista per la decorrenza del contratto di lavoro a tempo determinato.
Questo comporta, in molti casi, la perdita della occasione lavorativa!
LA NORMATIVA
L’art. 25, comma 10, del CCNL-Sanità del 21/05/2018 stabilisce che “al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/09/2001”.
In sostanza, tale disposizione, mediante l’utilizzo dell’inciso “può essere concesso” (che sostituisce la precedente espressione “è concessa”), consente al datore di lavoro, a fronte della richiesta di un proprio dipendente volta ad ottenere un periodo di aspettativa a seguito della vincita di un concorso per un incarico a tempo determinato, di decidere discrezionalmente se concedere o meno l’aspettativa stessa, sulla base di una valutazione concernente le prioritarie esigenze organizzative e gestionali.
LA GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, peraltro, aveva già stabilito, nella sentenza n. 4878 del 2015 (e quindi ancora prima della modifica introdotta nel CCNL nel 2018), che in capo al medico richiedente non vi fosse una posizione di diritto soggettivo, quanto piuttosto di mero interesse legittimo, assoggettato alla discrezionalità dell’amministrazione stessa. Ciò, prosegue la Corte, è tuttavia subordinato alla necessità di un’adeguata motivazione da parte dell’amministrazione in caso di diniego.
CONCLUSIONE
In conclusione, sulla base della normativa analizzata, risulta evidente che rientra nella disponibilità dell’Azienda Ospedaliera decidere se concedere l’aspettativa al proprio dipendente. Sulla base di una simile conclusione, inoltre, appare superfluo affrontare la seconda questione prospettata, relativa al termine entro cui il dipendente ha diritto di ottenere l’aspettativa: infatti, è chiaro che se l’Azienda può decidere di concederla o meno, può anche liberamente stabilire da quando essa debba decorrere.
